3/9/2019 – No obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale INPS dei commercianti in caso di sola attività amministrativa

SeacInfo Amministrazione del personale
No obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale INPS dei commercianti in caso di sola attività amministrativa
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’amministratore unico che riceve solo un compenso, limitandosi a gestire l’attività amministrativa della società, non è soggetto all’obbligo di iscriversi alla gestione previdenziale INPS dei commercianti, ma solo a quello relativo alla gestione separata INPS (art. 2, c. 26, Legge 335/1995). Con l’Ordinanza n. 21295 del 9 agosto 2019, i giudici chiariscono che per essere soggetti al primo obbligo è necessario che l’amministratore svolga attività materiale ed esecutiva nell’impresa.

Articoli Correlati