24/7/2019 – Spese universitarie: il prestito d’onore non è detraibile

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Spese universitarie: il prestito d’onore non è detraibile
Con Risposta 23 luglio 2019, n. 302, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione relativa alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di cui all’art. 15, comma 1, lett.e), TUIR.Nel caso in esame, il contribuente, dopo aver restituito allo Stato inglese l’importo del prestito d’onore contratto dalle figlie per poter svolgere gli studi all’università pubblica di Londra, chiede se detto importo possa rientrare tra le spese detraibili ai sensi del citato art. 15, comma 1, lett. e), TUIR.L’Agenzia esclude tale possibilità in quanto la spesa è stata effettuata a favore dello Stato, ente diverso dall’Università; pertanto tale spesa non può essere assimilata ad una tassa di iscrizione ad un corso universitario.

23/7/2019 – Cedolare secca per immobili commerciali e decesso del locatore

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Cedolare secca per immobili commerciali e decesso del locatore
Con Risposta 22 luglio 2019, n. 297, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili commerciali categoria C1.Nel caso di specie, alla data del decesso il de cuius, locatore di immobili commerciali di categoria C1, non aveva diritto di optare per il regime della cedolare secca; il contratto di locazione, infatti, era già in essere alla data del 15 ottobre 2018. Di conseguenza l’erede non può optare per tale regime agevolato in fase di subentro.Qualora il contratto di locazione scada nel 2019, ovvero termina la scadenza naturale prevista nel contratto, l’erede potrà optare per il citato regime fiscale in sede di eventuale proroga del medesimo contratto di locazione. Ai fini dell’agevolazione, la proroga ha infatti gli stessi effetti.

23/7/2019 – Obbligo di reintegra se licenziamento nullo per mancato superamento del periodo di comporto

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Obbligo di reintegra se licenziamento nullo per mancato superamento del periodo di comporto
In caso di mancato superamento del comporto per malattia, il licenziamento è da considerarsi nullo e determina l’obbligo di reintegra del lavoratore.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 19661 del 22 luglio 2019, secondo la quale nel caso di un’ipotesi di nullità valgono le regole generali del codice civile, indipendentemente dal requisito dimensionale dell’azienda, e risulta inapplicabile la disciplina del licenziamento senza giustificato motivo. I giudici, infatti, hanno precisato che il ruolo ricoperto dalla salute all’interno del nostro ordinamento è da considerarsi di assoluto rilievo e deve garantire al lavoratore la possibilità di curarsi senza il timore di perdere il posto di lavoro.

23/7/2019 – Il lavoratore decade dall’indennità INPS se l’assenza non è giustificata da forza maggiore o necessità indifferibile

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Il lavoratore decade dall’indennità INPS se l’assenza non è giustificata da forza maggiore o necessità indifferibile
In tema di malattia, la Corte di Cassazione ha statuito che il lavoratore in malattia assente alla visita medica di controllo durante le fasce orarie di reperibilità perde il diritto all’indennità INPS.Con la Sentenza n. 19668 del 22 luglio 2019, in accoglimento del ricorso dell’INPS, la Corte specifica che il lavoratore può mantenere il trattamento assicurativo solo se dimostri la causa di forza maggiore o l’indifferibile necessità che l’ha tenuto lontano da casa. Non è dunque una giustificazione sufficiente quella della visita odontoiatrica o del ritiro delle analisi per evitare la decadenza dall’indennità.

23/7/2019 – Attribuzione detrazione per figli a carico e regime forfettario: Risoluzione

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Attribuzione detrazione per figli a carico e regime forfettario: Risoluzione
Con Risoluzione 22 luglio 2019, n. 69, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla ripartizione della detrazione per figli a carico nel caso in cui uno dei due coniugi aderisca al regime forfetario.Nel caso di specie, l’istante è un lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che, in quanto contribuente forfetario, non può usufruire delle citate detrazioni poiché i compensi sono assoggettati ad imposta sostitutiva.L’Agenzia ha chiarito che, anche in questa ipotesi, trovano applicazione le regole generali che disciplinano le detrazioni per carichi di famiglia e pertanto l’istante può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% solo qualora possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito del coniuge in regime forfettario.

22/7/2019 – ANF e redditi esenti: indicazioni su bonus bebè e premio alla nascita

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ANF e redditi esenti: indicazioni su bonus bebè e premio alla nascita
In tema di ANF, l’INPS, con il Messaggio n. 2767 del 18 luglio 2019, ha precisato che le misure a sostegno della famiglia quali il bonus bebè e il premio alla nascita non sono computabili nel reddito complessivo del nucleo familiare ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno (Legge n. 153 del 13 maggio 1988) e della determinazione del relativo importo. L’Istituto sottolinea che le suddette considerazioni vanno estese anche ai benefici attribuiti dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige, quali Reddito di garanzia, Contributo famiglie numerose e Assegno regionale per il nucleo familiare.

22/7/2019 – Incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza

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Incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza
Con Circolare n. 104 del 19 luglio 2019, l’INPS ha fornito indicazioni su quali sono i datori di lavoro che, alle condizioni previste, hanno diritto ad usufruire dell’esonero contributivo in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori subordinati beneficiari del Reddito di cittadinanza.L’Istituto precisa che le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo introdotto dall’art. 8 del DL n. 4/2019 (convertito nella Legge n. 26/2019), saranno dettate con un futuro apposito messaggio.

22/7/2019 – INAIL: comunicazione alle nuove PAT della classificazione tariffaria 2019

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INAIL: comunicazione alle nuove PAT della classificazione tariffaria 2019
L’INAIL, con Nota n. 10890 del 18 luglio 2019, rende noto che le strutture territoriali dell’Istituto comunicheranno alle aziende interessate (PAT emesse nel 2019), tramite l’apposito certificato di variazione allegato alla nota in esame, la classificazione tariffaria del rischio assicurato valida dal 1° gennaio 2019.Il suddetto certificato di variazione riporta l’indicazione della nuova classificazione e tassazione del rischio, nonché i conseguenti effetti contabili.

22/7/2019 – Deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori: Comunicato stampa

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Deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori: Comunicato stampa
Con Comunicato stampa 19 luglio 2019, n. 138, il MEF ha definito le deduzioni forfetarie per spese non documentate (art. 66, comma 5, TUIR) a favore degli autotrasportatori, per il periodo d’imposta 2018.In particolare gli importi delle deduzioni forfetarie, da utilizzare per il Modello REDDITI 2019, sono:euro 48,00 per i trasporti effettuati dall’imprenditore stesso oltre il Comune in cui ha sede l’impresa;euro 16,80, per i trasporti effettuati dall’imprenditore stesso all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2019 PF, SP ed ENC utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17 (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito).

22/7/2019 – Fattura elettronica per la provvista di fondi esente dall’imposta di bollo

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Fattura elettronica per la provvista di fondi esente dall’imposta di bollo
Con Risposta 18 luglio 2019, n. 275, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di fatturazione elettronica in presenza di una provvista di fondi per l’esecuzione del mandato, trattando il caso specifico di una società che svolge l’attività di conteggio delle spese condominiali per approvvigionamento idrico e riscossione dai singoli condomini delle quote di competenza.Nella fattispecie con la fattura sono documentate sia operazioni soggette ad IVA (il corrispettivo per il servizio svolto) sia operazioni già assoggettate a IVA (la ripartizione delle spese per il servizio idrico); di conseguenza il documento è esente da imposta di bollo. Secondo l’Agenzia in tal caso è possibile emettere le fatture elettroniche indicando:nel campo ‘somme imponibili IVA’, in esenzione da bollo (art. 6, comma 1, Tabella B, D.P.R. n. 642/1972) il corrispettivo corrispondente alla prestazione di letturista;nel campo ‘NI escluso IVA ex art. 15’, in esenzione da bollo (art. 6, comma 2, Tabella B, D.P.R. n. 642/1972) la provvista necessaria per eseguire il pagamento nei confronti della società fornitrice del servizio idrico.