2/7/2019 – No demansionamento se lavoratore rifiuta impieghi allo stesso livello di inquadramento contrattuale

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No demansionamento se lavoratore rifiuta impieghi allo stesso livello di inquadramento contrattuale
In caso di ristrutturazione aziendale, il lavoratore che rifiuta la ricollocazione presso un altro settore produttivo al medesimo livello di inquadramento, non è demansionato se viene successivamente assegnato al settore dei call center.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 17634 del 1° luglio 2019, secondo la quale il datore di lavoro non viene meno all’obbligo di non adibire il lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle previste dal livello di inquadramento, nell’eventualità che il lavoratore non abbia accettato di essere impiegato in attività equipollenti presso altri siti produttivi.

2/7/2019 – Durata massima di 48 mesi per i contratti a tempo determinato nelle fondazioni lirico sinfoniche

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Durata massima di 48 mesi per i contratti a tempo determinato nelle fondazioni lirico sinfoniche
In tema di fondazioni lirico sinfoniche, è stato pubblicato sulla G.U. n. 151 del 29 giugno 2019, il D.L. n. 59 del 28 giugno 2019, con il quale, nell’intento di incentivare lo sviluppo delle fondazioni medesime, è stata prevista la possibilità per tali soggetti di stipulare uno o più contratti di lavoro a tempo determinato in forma scritta per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata massima complessiva di 48 mesi, anche non continuativi, comprensiva di eventuali proroghe o rinnovi.Viene precisato che per fruire di tale deroga favorevole rispetto al regime legale dei 24 mesi, devono essere rispettate le seguenti condizioni:esigenze contingenti o temporanee o sostituzione di lavoratori assenti;necessaria presenza nel contratto della condizione che consente l’assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo.

2/7/2019 – Possibile attivare online il servizio di consultazione delle fatture elettroniche: Comunicato

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Possibile attivare online il servizio di consultazione delle fatture elettroniche: Comunicato
Con Comunicato stampa 1° luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile sul portale ‘Fatture e corrispettivi’ la funzionalità che permette di aderire al servizio di consultazione e di acquisizione delle fatture elettroniche in favore dei soggetti IVA; i consumatori finali possono effettuare l’adesione al servizio all’interno della propria area riservata, dove è disponibile anche la dichiarazione precompilata.I soggetti sopracitati possono aderire al servizio entro il 31 ottobre 2019, per poter così visualizzare il proprio archivio delle fatture elettroniche trasmesse/ricevute fin dal 1° gennaio 2019.Qualora il servizio non venga attivato entro tale data, le fatture elettroniche non saranno più visualizzabili e l’Agenzia delle Entrate provvederà a eliminare i rispettivi file xml, attenendosi alle direttive del Garante della Privacy.

1/7/2019 – Convertito in legge il c.d. ‘Decreto crescita’

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Convertito in legge il c.d. ‘Decreto crescita’
È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, la Legge n. 58 del 28 giugno 2019 di conversione del c.d. ‘Decreto crescita’, contenente ‘misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi’.Di particolare interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta risultano le disposizioni, contenute nella Legge n. 58/2019, relative a:contratto di espansione per le imprese che occupano almeno 1.000 dipendenti,esonero contributivo per l’assunzione di giovani diplomati,agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati,finanziamento del ‘bonus Occupazione Sud’ per il primo quadrimestre del 2019,stanziamento delle risorse per rendere strutturale, dal 2023, la revisione delle tariffe INAIL.

1/7/2019 – Trasmissione telematica corrispettivi: moratoria sulle sanzioni

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Trasmissione telematica corrispettivi: moratoria sulle sanzioni
Con Circolare 29 giugno 2019, n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi alla luce delle novità introdotte dall’articolo 12-quinquies del D.L. n. 34/2019 (c.d. ‘Decreto crescita’) che sostituisce il comma 6-ter dell’articolo 2, D.Lgs. n. 127/2015.In particolare, il documento di prassi ha precisato che:i soggetti interessati dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (previsto dal 1° gennaio 2020, o dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000), qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; in tal caso i predetti soggetti potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali;anche chi ha già messo in funzione il registratore telematico, nel primo semestre di applicazione dell’obbligo è escluso dall’applicazione delle sanzioni se effettua la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.Con apposito provvedimento saranno individuate le modalità telematiche per l’invio dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

1/7/2019 – Proroga dei versamenti al 30 settembre 2019: chiarimenti delle Entrate

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Proroga dei versamenti al 30 settembre 2019: chiarimenti delle Entrate
Con Risoluzione 28 giugno 2019, n. 64 l’Agenzia delle entrare ha fornito chiarimenti in merito ai contribuenti interessati alla proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 disposta dal Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019).In particolare l’Amministrazione finanziaria ha precisato che sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente: esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività;dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione, a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018: applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (forfettari); applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98); determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

28/6/2019 – Emissione fattura elettronica per le operazioni peritali svolte da CTU in una causa civile

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Emissione fattura elettronica per le operazioni peritali svolte da CTU in una causa civile
Con Risposta 27 giugno 2019, n. 211, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta modalità di emissione della fattura elettronica da parte del CTU per operazioni peritali svolte in una causa civile.In particolare, con riferimento ai compensi e onorari per le prestazioni rese dal CTU, l’Agenzia ha precisato che il titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico, il quale è tenuto al pagamento del compenso per le prestazioni professionali rese a favore dell’Amministrazione della Giustizia, la quale è committente ma non esecutrice del pagamento.Pertanto la fattura emessa nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia:dovrà evidenziare la ritenuta d’acconto IRPEF, se la parte soccombente titolare passivo del rapporto di debito nei confronti del CTU e che sostiene la spesa, sia ricompresa tra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;non dovrà evidenziare la ritenuta d’acconto IRPEF, se la parte soccombente, titolare passivo del rapporto di debito esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico, non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.

28/6/2019 – Il consulente socio amministratore di una s.r.l. deve essere iscritto alla gestione separata

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Il consulente socio amministratore di una s.r.l. deve essere iscritto alla gestione separata
Il consulente socio di una società a responsabilità limitata che svolge l’attività di amministratore deve essere iscritto esclusivamente alla gestione separata.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 17352 del 27 giugno 2019, secondo la quale l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sussiste, invece, nella sola eventualità che il socio amministratore partecipi al lavoro aziendale in maniera abituale e con carattere di prevalenza. I giudici hanno precisato che l’onere di dimostrare la sussistenza di tali requisiti è a carico dell’INPS.

28/6/2019 – Convertito in Legge in c.d. Decreto Crescita

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Convertito in Legge in c.d. Decreto Crescita
In data 27 giugno 2019 è stato convertito in Legge il Decreto Legge n. 34/2019 c.d. ‘Decreto crescita’.Fra le novità introdotte si segnalano:la proroga al 30 settembre 2019 del termine di versamento delle imposte risultanti dal Mod. REDDITI /IRAP/IVA 2019 a favore dei soggetti che esercitano attività per le quali sono approvati i nuovi ISA;la reintroduzione del maxi ammortamento;la revisione della c.d. mini IRES;la modifica dei termini di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP;la modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI;l’aumento della percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali;modifiche alla disciplina ecobonus e del sisma bonus;modifiche al regime dei contribuenti forfettari;modifiche in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica dei corrispettivi e lotteria scontrini.

27/6/2019 – Delega ai servizi di consultazione fattura elettronica: nuovi chiarimenti

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Delega ai servizi di consultazione fattura elettronica: nuovi chiarimenti
Con Risoluzione 26 giugno 2019, n. 62, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.In particolare l’Agenzia ha precisato che:considerate le modifiche apportate dal Provvedimento 21 dicembre 2018, è necessario che gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima di tale data acquisiscano una nuova delega per aderire a tale servizio;le deleghe possono essere presentate attraverso i servizi resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate con modalità ‘massiva’ o ‘puntuale’;qualora non sia possibile fornire gli elementi di riscontro (ad esempio perché nell’anno precedente non è stata presentata la dichiarazione IVA), è possibile per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega trasmettere tramite posta elettronica certificata, per ciascun soggetto delegato, un file firmato digitalmente.Infine l’Agenzia, sottolinea che la durata della delega è pari a due anni; pertanto, laddove l‘intermediario sia stato delegato all’utilizzo di più servizi e si renda necessario acquisire nuovamente la delega relativa al servizio di consultazione, può risultare opportuno presentare ex novo anche le deleghe relative agli altri servizi, al fine di evitare scadenze diversificate.