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Nessuna sospensione per la notifica degli atti di accertamento esecutivo da parte degli Enti locali: i chiarimenti del MEF
Con Risoluzione 15 giugno 2020, n, 6, il Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze – ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori.In particolare il MEF ha precisato che gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle loro entrate sono legittimati (a norma dell’art. 67, D. L. n. 18/2020), a notificare gli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, compreso tra l’8 marzo ed il 31 agosto 2020 (art. 68, D.L. n. 18/2020) dal momento che quest’ultimo riguarda esclusivamente la fase esecutiva.L’atto di accertamento esecutivo, infatti, come precisato dal MEF racchiude in sé i due distinti atti, vale a dire l’avviso di accertamento o l’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. Diversamente, per quanto riguarda la notifica delle cartelle la Risoluzione osserva che, sulla base dei commi 1 e 2, art. 68, D.L. n. 18/2020, non possono essere notificate le ingiunzioni di pagamento delle entrate degli enti locali.
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Ministero dell’Economia e delle Finanze: aggiornate le FAQ COVID-19
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha aggiornato le FAQ presenti sul proprio sito.Tra le varie FAQ si segnalano quelle riguardanti:l’indennità per i professionisti in regime di libera attività regolata da partita IVA;l’indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co.;l’indennità per i soci di società di persone o di capitali iscritti alle Gestioni Speciali dell’AGO;accesso al Fondo PMI;sospensione dei versamenti delle ritenute, degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;Fondo di ultima istanza;estensione permessi COVID-19;mancato rinnovo di contratto a termine in scadenza.
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Isa 2020: Circolare delle Entrate
Con Circolare 16 giugno 2020, n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2019. Nel documento di prassi, tra i vari chiarimenti:sono illustrate le novità introdotte dai Decreti 24 dicembre 2019 e 28 febbraio 2020: in particolare, la Circolare si sofferma sulla modifica del coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto;viene posta particolare attenzione alla nuova ipotesi di esclusione dall’applicazione degli ISA che riguarda i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA: l’esclusione, limitata al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, deve ritenersi finalizzata all’acquisizione degli elementi conoscitivi indispensabili per poter valutare la possibilità di applicare correttamente gli Isa ai soggetti interessati dall’istituto ‘gruppo IVA’;viene sottolineato che attraverso la modifica del criterio con cui sono confrontati i ricavi/compensi dichiarati con quelli presunti in base agli indicatori elementari di affidabilità, la stima dei ricavi operata ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo agli indicatori elementari di affidabilità, sarà comprensiva dei proventi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi; viene quindi abbandonato (a esclusione di 16 ISA) il meccanismo della neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, che consentiva di escludere dalla stima i proventi derivanti da tali attività;sono affrontate le novità sulla modulistica (quadro F, quadro G e H, quadro E);sono stati forniti alcuni chiarimenti in relazione ai benefici premiali e alcune precisazioni riguardanti le disposizioni sugli ISA contenute nell’art. 148, D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
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Possibile annullare il Mod. 730/2020 precompilato entro il 22 giugno
Il contribuente che a partire dal 25 maggio ha trasmesso il Mod. 730/2020 precompilato attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate e riscontra successivamente un errore sulla dichiarazione o si accorge di aver inviato una dichiarazione incompleta, ha la possibilità di annullare una sola volta tale dichiarazione entro il 22 giugno 2020.Secondo la guida fiscale ‘Dichiarazione precompilata 2020’, pubblicata sul sito dell’Agenzia, con l’annullamento della dichiarazione:tutti i dati inseriti dal contribuente saranno cancellati;sarà ripristinata la dichiarazione precompilata così come proposta dall’Agenzia delle Entrate;viene rimosso automaticamente anche il Mod. F24 eventualmente predisposto;nella sezione ‘Ricevute’ dell’area riservata è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento.Nel caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento può essere richiesta solo dal dichiarante. Trascorse 24/48 ore dall’annullamento della dichiarazione sarà possibile inviare il nuovo Mod. 730/2020.
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È legittimo non assumere l’apprendista donna
Non è discriminatoria la mancata assunzione a tempo indeterminato di una lavoratrice apprendista, in presenza di conferma di colleghi maschi, se nello stesso periodo vengono assunte altre lavoratrici donne.Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11530 del 15 giugno 2020, la quale ha affermato che è legittimo non stabilizzare al termine del contratto di apprendistato la lavoratrice madre, qualora non sia provata la discriminazione.
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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Bonus facciate: Interpello
Con Risposta ad Interpello 12 giugno 2020, n. 185, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti di interesse in merito al ‘bonus facciate’, introdotto dal 2020 dalla Legge n. 160/2019, commi da 219 a 223.In particolare, è stato chiarito che:con riferimento alle facciate esterne visibili dell’edificio, sono agevolabili le spese sostenute per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie e per il trattamento dei ferri dell’armatura della facciata del fabbricato;con riferimento ai balconi, sono ammesse alla detrazione le spese sostenute per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione, per la verniciatura della ringhiera in metallo ed il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino;non sono agevolabili le spese sostenute per la sistemazione del terrazzo a livello, in quanto non può essere equiparato ad un balcone e quelle sostenute per la copertura di un fabbricato rurale;per il bonifico di pagamento delle spese possono essere utilizzate le causali già previste dalle banche ai fini del risparmio energetico e del recupero del patrimonio edilizio, indicando, se possibile, gli estremi della Legge n. 160/2019. Se tale indicazione non risultasse possibile l’agevolazione è comunque riconosciuta a condizione che non sia pregiudicato l’obbligo di applicazione della ritenuta da parte degli istituti bancari o postali.
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Uniemens: modifiche ai codici contratto operative dalle competenze di luglio 2020
L’INPS, con il Messaggio n. 2430 del 12 giugno 2020, comunica l’istituzione di nuovi codici contratto, a decorrere dalle competenze di luglio 2020 (flusso Uniemens da inviare entro il 31 agosto 2020), da indicare nell’elemento “CodiceContratto” di “DenunciaIndividuale” del flusso Uniemens.
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Indice TFR del mese di maggio 2020
L’Istituto centrale di statistica ha reso noto che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di maggio 2020 è pari a 102,3 punti.L’incidenza percentuale della differenza rispetto all’indice in vigore al 31 dicembre 2019 è pari a 0; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell’1,5% annuo, per cui si avrà un indice di rivalutazione del TFR pari a 0,625000%.
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CCNL logistica e trasporti merci: 1 milione di euro per diagnosticare il COVID-19 e prorogare le garanzie straordinarie
Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa SANILOG a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, ha comunicato con la Circolare n. 6/2020 lo stanziamento di 1 milione di euro per effettuare le diagnosi con test sierologico quantitativo per la ricerca degli anticorpi antisars-cov-2 e il tampone naso faringeo per ricerca RNA virale;prolungare dal 30 giugno fino ad almeno il 15 settembre 2020 tutte le garanzie gratuite straordinarie COVID-19.
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Consiglio dei Ministri: approvato decreto con ulteriori misure in materia di trattamento di integrazione salariale
In data 15 giugno 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.In particolare, il suddetto decreto prevede che, in deroga alla normativa vigente:i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di trattamento di integrazione salariale (ordinario, straordinario o in deroga) precedentemente concesso – fino alla durata massima di 14 settimane possano utilizzare subito le ulteriori 4 settimane introdotte dal DL n. 34/2020, senza dover attendere il 1° settembre 2020 (resta ferma la durata massima di 18 settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti);a prescindere dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano per errore presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accoglimento, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente;sono prorogati al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del DL n. 34/2020 (emersione di rapporti irregolari);sono prorogati al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.