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Sgravi sui premi assicurativi costituenti aiuti di Stato soggetti a registrazione
L’INAIL, con la Circolare n. 26 del 25 giugno 2020, è intervenuto in merito al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) a fornire precisazioni con particolare riferimento agli aiuti contenuti nel Registro e alle verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti;ai soggetti tenuti agli obblighi di registrazione;alla registrazione degli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione;alle conseguenze dell’inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti;agli sgravi sui premi assicurativi costituenti aiuti di Stato;alla determinazione e fruizione degli aiuti individuali relativi agli sgravi sui premi assicurativi costituenti aiuti di Stato;ai termini di registrazione degli aiuti individuali da parte dell’INAIL;ai premi anticipati di rata;alle modalità di registrazione e agli aiuti di Stato registrati nel 2018 e nel 2019.
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INAIL: apertura del servizio online ‘Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19’
Con Nota n. 7759 del 24 giugno 2020, l’INAIL ha comunicato l’apertura del servizio online ‘Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19′, accessibile agli utenti abilitati ai servizi online dell’Istituto (soggetti assicuranti e intermediari in possesso di delega).In particolare, i soggetti che hanno fruito delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previste dalla normativa relativa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, devono comunicarlo all’INAIL con il suddetto nuovo servizio, specificando le disposizioni normative applicate e dichiarando di essere in possesso delle condizioni richieste per usufruire del beneficio.
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L’invalidità permanente non comporta automaticamente il danno da lucro cessante
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12632 del 5 giugno 2020, ha negato il riconoscimento del danno da lucro cessante ad un dipendente rimasto invalido durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.La Suprema Corte ha, infatti, precisato che l’invalidità sopraggiunta non ha causato al lavoratore una generica riduzione della capacità lavorativa, in quanto lo stesso resta in grado di svolgere altre mansioni che possono garantirgli fonti di reddito idonee a sostituire quelle perse o ridotte.
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Restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante: codici tributo
Con Risoluzione 26 giugno 2020, n. 37 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione spontanea, con modello c.d. F24 ELIDE, del contributo a fondo perduto ex art. 25, D.L. n. 34/2020 non spettante, in tutto o in parte. In particolare, vanno utilizzati i seguenti codici tributo:’8077′ denominato ‘Contributo a fondo perduto Restituzione spontanea – CAPITALE art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34’; ‘8078’ denominato ‘Contributo a fondo perduto Restituzione spontanea – INTERESSI art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34′;’8079’ denominato ‘Contributo a fondo perduto Restituzione spontanea – SANZIONE art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34’.
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Compensazione credito d’imposta relativo al ‘tax credit vacanze’: istituzione codice tributo
Con Risoluzione 25 giugno 2020, n. 33, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo, da indicare nel Mod. F24, per consentire ai fornitori ed eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati ai beneficiari del ‘tax credit vacanze’. Si tratta del codice ‘6915’ denominato ‘BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34’.
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Risultati raggiunti dalla fatturazione elettronica: audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il testo dell’audizione del 24 giugno 2020, tenuta dal Direttore dell’Agenzia, il quale ha illustrato i risultati e gli effetti ottenuti nel primo anno di utilizzo del processo di fatturazione elettronica.Il Direttore, dopo aver evidenziato come il processo di fatturazione elettronica sia stata un’innovazione diventata un modello di riferimento anche a livello internazionale, ha analizzato:i vantaggi legati all’obbligo della fatturazione elettronica: è stato evidenziato come tale processo sia uno strumento in grado di ridurre il livello del tax Gap IVA in quanto agisce direttamente sui principali fenomeni di evasione;le azioni messe in campo dall’Agenzia delle Entrate: ovvero la realizzazione di una serie di servizi gratuiti volti a rendere il processo di fatturazione elettronica semplice ed efficace; nonché l’introduzione di diverse iniziative per supportare gli operatori nel passaggio al nuovo sistema, sia sul fronte tecnico-procedurale che sul fronte interpretativo;gli effetti del processo di fatturazione elettronica a livello europeo: nell’ottica di realizzare un mercato digitale unico, la fatturazione elettronica è stato uno degli obiettivi di semplificazione che l’Europa si è posta quale stimolo normativo per l’introduzione di processi di Digital Transformation nei processi di qualsiasi impresa e delle PA.Infine è stato richiamato il processo di trasmissione telematica dei corrispettivi, evidenziando come i due processi consentiranno di valorizzare il patrimonio informativo dell’Amministrazione non solo per potenziare le proprie attività di analisi del rischio e controllo, ma anche per offrire servizi a valore aggiunto volti, nel tempo, a semplificare e ridurre gli adempimenti fiscali.
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Chiarimenti sulla rinuncia dell’agevolazione Piccola proprietà contadina: Risposta ad Interpello
Con Risposta ad Interpello 24 giugno 2020, n. 7, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’imposta di registro da applicare al trasferimento dei terreni agricoli in caso di rinuncia dell’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009 (Piccola proprietà contadina).In particolare, la sopracitata norma prevede che gli atti di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, siano soggetti:alle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa (Euro 200,00 ciascuna) edall’imposta catastale nella misura dell’1%.Tuttavia, secondo la sopracitata disposizione normativa, i soggetti interessati decadono dall’agevolazione, se gli stessi alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti.L’Agenzia ritiene che, nel caso in cui l’acquirente interessato rinunci espressamente all’agevolazione in materia di piccola proprietà contadina, in quanto consapevole di non poter rispettare le condizioni previste, è possibile applicare l’imposta di registro fissata nella misura:del 9%, come previsto dall’art. 1, comma 1, Parte I, Tariffa, D.P.R. n. 131/1986 per il trasferimento di beni immobili in genere; anziché del 15%, come previsto dall’art. 1, comma 3, Parte I, Tariffa, D.P.R. n. 131/1986, per il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti.
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Sopravvenuta inidoneità alla mansione e sospensione dei licenziamenti
Con Nota n. 298 del 24 giugno 2020, l’INL ha chiarito che l’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione rientra nell’ambito applicativo dell’art. 46 del DL n. 18/2020 (sospensione delle procedure di licenziamento).L’Ispettorato ha, infatti, precisato che il legislatore ha voluto conferire alla suddetta norma un carattere generale, al fine di ricomprendervi tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ex art. 3 della Legge n. 604/1966), tra le quali rientra altresì la suddetta ipotesi, in quanto l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro l’obbligo di repêchage.
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Quarantena e malattia per COVID-19: indicazioni operative INPS sulla gestione delle certificazioni
L’INPS, con il Messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, fornisce indicazioni operative con riferimento al riconoscimento della tutela previdenziale della malattia (ex art. 26 del DL n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020). Le istruzioni fornite riguardano in particolare la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, ai fini del riconoscimento delle indennità di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 26 dello stesso Decreto.Nello specifico, l’Istituto fornisce indicazioni riguardanti:l’equiparazione della quarantena alla malattia (art. 26, comma 1);la tutela per i lavoratori con patologie di particolare gravità (art. 26, comma 2);la malattia per COVID-19 (art. 26, comma 6);la gestione del periodo transitorio.
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Non c’è mobbing se i ripetuti rimproveri alla dipendente non sono pretestuosi
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12364 del 23 giugno 2020, ha respinto il ricorso di una dipendente che chiedeva di essere risarcita dai suoi superiori per danno da mobbing.La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che i rimproveri alla donna per il mancato rispetto degli orari, in quanto fondati, non potessero giustificare le accuse di intolleranza e di controllo assiduo mosse dalla dipendente contro il proprio datore di lavoro.