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Falsità dei certificati medici inviati dal lavoratore da dimostrare da parte del datore
In tema di licenziamento disciplinare, la Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso del dipendente, ha statuito che spetta al datore di lavoro l’onere della prova circa la falsità dei certificati medici inviati dal lavoratore per ottenere la malattia. Con la Sentenza n. 7830 del 29 marzo 2018 viene precisato che, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 604/1966, l’onere inderogabile di dimostrare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del provvedimento espulsivo è in capo all’azienda. Qualora sussistano mail dei sanitari che escludano l’autenticità dei documenti, gli stessi sanitari vanno escussi come testi in giudizio, in quanto altrimenti si ammetterebbe la possibilità di deposizioni scritte fuori dei limiti previsti dall’art. 257 bis Cpc.