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CIGS e procedure concorsuali: decorrenza dell’esonero dal contributo addizionale
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 4 del 16 febbraio 2018, fornisce indicazioni in merito alla decorrenza dell’esonero dal versamento del contributo addizionale nei riguardi delle imprese sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio di impresa, che si avvalgono del trattamento CIGS.Nello specifico, il Ministero precisa che il predetto esonero decorre dal giorno:di pubblicazione della sentenza dichiarativa, in caso di fallimento con esercizio provvisorio;in cui viene emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale;di pubblicazione dell’accordo presso il registro delle imprese, in caso di accordo di ristrutturazione del debito;di ammissione alla procedura concorsuale, in caso di liquidazione coatta amministrativa;di dichiarazione dello stato di insolvenza, in caso di amministrazione straordinaria con autorizzazione all’esercizio d’impresa.