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Sanzione per mancata apposizione visto di conformità su compensazioni fiscali: Ordinanza
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5289, ha sancito che la compensazione indebita di crediti fiscali senza l’apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato non può essere oggetto di sanzione alla pari di una omissione di versamento, in quanto costituisce una semplice violazione formale.La mancata apposizione del visto non costituisce, infatti, né un pregiudizio alle azioni di controllo o alle stesse casse erariali, né una modifica della base imponibile e del calcolo del versamento dovuto: rimane quindi intatto, anche a seguito di tale violazione formale, il diritto del contribuente di portare eventuali crediti Iva in compensazione.A fronte di mancata apposizione del visto di conformità, il professionista abilitato è sanzionato (con un importo pari a euro 250,00) ai sensi dell’art. 8, D.Lgs n. 471/1997.