1/10/2018 – No alla scissione dei pagamenti per le operazioni effettuate fuori dal territorio italiano

SeacInfo Fiscale
No alla scissione dei pagamenti per le operazioni effettuate fuori dal territorio italiano
Con Risposta 28 settembre 2018, n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina dello split payment per le operazioni effettuate all’estero.In particolare l’Agenzia ha precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di determinati soggetti pubblici. Pertanto, in considerazione della rilevanza territoriale, l’applicazione dello split payment deve escludersi a quelle operazioni che, secondo le regole di territorialità IVA, di cui dagli articoli da 7-bis a 7-septies del DPR n. 633/1972, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato.Nella fattispecie si tratta di un ufficio del Ministero, dislocato all’estero. Tali uffici godono di una speciale autonomia gestionale e finanziaria, in virtù della quale non sono soggetti alla normativa sulla tesoreria unica. Anche per esigenze di semplificazione dell’operatività di tali uffici dislocati all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di escludere l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese agli Uffici all’estero del Ministero.Il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter è, invece, applicabile agli acquisti effettuati dagli uffici dislocati nel territorio italiano.

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