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Centri di accoglienza: regime IVA applicabile
Con Risoluzione 27 settembre 2018, n. 74, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile ai servizi di gestione dei centri di accoglienza dei migranti o richiedenti asilo politico.In particolare, il documento di prassi precisa che al corrispettivo unico e indistinto percepito dal gestore del centro di accoglienza (che non superi i 300 posti) in relazione al complesso di servizi svolti (dall’accoglimento, al disbrigo delle pratiche amministrative, all’assistenza generica alla persona) è applicabile il regime di esenzione dall’IVA, ai sensi dell’art. 10, n. 21), D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dalla natura giuridica del prestatore. A tal riguardo, il Ministero rappresenta che il gestore può essere uno dei seguenti soggetti: società commerciale, associazione temporanea di impresa, ONLUS e associazione di volontariato, cooperativa sociale o ente pubblico.Tuttavia, l’Agenzia precisa che:le cooperative sociali e/o loro consorzi sono escluse dal regime di esenzione IVA. A decorrere dal 1° gennaio 2016, per i contratti stipulati dalla medesima data si applica l’IVA nella misura ridotta del 5%, in virtù di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2016;è esclusa l’applicazione dell’IVA nell’ipotesi in cui il gestore sia un’associazione di volontariato.