24/9/2018 – Mancata formazione nel periodo di prova: licenziamento illegittimo

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Mancata formazione nel periodo di prova: licenziamento illegittimo
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21711 del 6 settembre 2018, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento del dipendente, per mancato superamento della prova, se a quest’ultimo non è stata impartita la formazione minima prevista dal CCNL di categoria. Nella controversia fra una società di consegne e una portalettere la Suprema Corte ha accolto le censure proposte dalla lavoratrice licenziata per mancato superamento del periodo di prova. I giudici hanno stabilito che il provvedimento datoriale è illegittimo, poiché alla dipendente non sono stati forniti i tre gironi di formazione previsti dal contratto collettivo e, nella giornata in cui è stata licenziata, non era stata messa nelle condizioni di esprimere compiutamente le proprie capacità professionali.

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