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IVA collegata all’immobile in cui vengono organizzati congressi o eventi simili
Con Principio di diritto n. 2, pubblicato il 24 settembre 2018, nella nuova Sezione dedicata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’art. 7-quater, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 in materia di servizi relativi a beni immobili si interpreta sulla base dei chiarimenti forniti dall’art. 31-bis del Regolamento UE n. 1042/2013. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che nel caso di una concessione a titolo oneroso dell’uso di beni immobili ubicati in Italia destinati ad attività congressuale ed alla fornitura di servizi effettuata in occasione di eventi sportivi, qualora emerga che:la concessione in uso degli immobili sia essenziale e indispensabile per la prestazione del servizio;e i servizi pattuiti siano subordinati alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al loro valore economico,la prestazione di servizi dedotta in contratto sarà territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l’articolo 12 D.P.R. n. 633/1972.Il committente non residente può ottenere il rimborso dell’IVA qualora ricorrano i presupposti di legge.