7/9/2018 – La firma del lavoratore sulla busta paga non è funzionale a provare il pagamento delle somme dovute

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La firma del lavoratore sulla busta paga non è funzionale a provare il pagamento delle somme dovute
La Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 21699 del 6 settembre 2018, ha stabilito che la sottoscrizione per ricevuta della parte lavoratrice sulla rispettiva busta paga non prova l’effettivo pagamento delle somme dovute. Solamente la sottoscrizione dei documenti fiscali (CUD e Modello 101) costituisce quietanza degli importi, determina l’accettazione dei contenuti delle dichiarazioni e confermare l’esattezza dei dati indicati. Al contrario, la presunzione assoluta non opera in relazione alla sottoscrizione del cedolino paga.

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