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Al lavoratore spettano gli stipendi maturati a partire dalla sentenza che dichiara l’illegittimità delle dimissioni
Con la sentenza n. 21701 del 6 settembre 2018, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dall’INPS, ha stabilito che è a partire dal momento di dichiarazione di illegittimità delle dimissioni per stato di incapacità del lavoratore che spettano al dipendente gli stipendi maturati.La Corte di Cassazione precisa che ‘nell’ipotesi di annullamento di dimissioni presentate da un lavoratore, le retribuzioni spettanti vanno calcolate dalla data della sentenza che dichiara l’illegittimità dell’atto unilaterale dismissivo, atteso che l’annullamento di un negozio giuridico con efficacia retroattiva non comporta di per sé il diritto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione’.