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Prosecuzione del rapporto durante il preavviso in caso di giustificato motivo soggettivo
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15640 del 14 giugno 2018, ha precisato che nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo è ammessa la prosecuzione del rapporto nel periodo del preavviso. Non si può escludere la gravità dell’inadempimento del dipendente sul fatto che l’amministrazione abbia consentito al prestatore di lavorare durante il procedimento penale e nel periodo del preavviso.Si legge nella sentenza che ‘nel decidere o meno lo stop al servizio dell’incolpato l’amministrazione esercita una facoltà discrezionale che tiene conto non solo della gravità dei fatti per i quali si procede in sede penale ma anche dell’opportunità di affrontare l’alea insita nella misura cautelare, che può anche rivelarsi ingiustificata all’esito del procedimento disciplinare’.