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Non licenziato per eccessiva morbilità se le assenze non superano il comporto
In materia di licenziamento per giustificato motivo, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15523 del 13 giugno 2018, ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo dovuto all’eccessiva morbilità quando le assenze del lavoratore non superano il comporto.Lo scarso rendimento è collegato a un inadempimento del dipendente, mentre il limite di tollerabilità della malattia è disciplinato dalla legge in funzione della tutela della salute. Si legge nella sentenza infatti che ‘le regole dettate dall’art. 2110 per le ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore prevalgono, in quanto speciali, sulla disciplina dei licenziamenti individuali e si sostanziano nell’impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (comporto) predeterminato dalla legge’.