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Deducibili i costi riferiti ad operazioni legate all’attività d’impresa ancorché di natura programmatica
Con Ordinanza 31 maggio 2018, n. 13882, la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo il quale sono deducibili i costi correlati ad operazioni di natura programmatica e non determinanti ricavi immediati per l’impresa, purché dette operazioni siano inerenti all’attività imprenditoriale.Pertanto, in quanto riferibili all’attività imprenditoriale sono in tal senso inerenti e, dunque, deducibili ‘anche costi attinenti ad atti d’impresa che si collocano in un nesso di programmatica, futura o potenziale proiezione normale dell’attività stessa, senza correlazione necessaria con ricavi o redditi immediati (
.)’. Non sono inerenti, invece, i costi relativi ad operazioni che incrementano i redditi o i ricavi dell’impresa ma sono estranee all’ esercizio dell’attività.