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Redditometro: non c’è lesione della privacy
Con Ordinanza 4 luglio 2018, n. 17485, la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui le attività di raccolta dati e informazioni, nonché di monitoraggio delle spese effettuate dai contribuenti (c.d. ‘redditometro’), effettuate dall’amministrazione finanziaria sulla base del D.M. 24 dicembre 2012, non sono lesive della privacy dei contribuenti.In particolare, la Corte, ha sancito che il potere/dovere dell’amministrazione finanziaria di svolgere attività accertative con metodo sintetico trova il suo fondamento non già nel citato D.M, che disciplina solo le modalità di trattamento dei dati raccolti, bensì nell’art. 38, commi 4 e 5 D.P.R. n. 600/1973, che a sua volta si fonda sull’art. 53 della Costituzione.Pertanto, la Corte rileva che:l’esercizio delle attività predette da parte dell’Agenzia non vìola i diritti legati alla privacy enunciati all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003;i diritti del contribuente di cui all’art. 7 concernono il trattamento illegittimo di dati specificatamente individuati e non genericamente il trattamento di tutti i dati riguardanti un interessato. Di conseguenza, data l’assenza di una contestazione riguardante il trattamento di specifici dati, la contestazione del contribuente si traduce in una opposizione all’azione di accertamento.