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Niente contribuzione sulle trasferte occasionali provate solo per testi senza giustificativi contabili
Con la Sentenza n. 17253 del 2 luglio 2018, la Corte di Cassazione, respingendo i ricorsi presentati da INPS e INAIL, ha stabilito l’esclusione dei contributi dovuti ai due enti sulle trasferte occasionali dei prestatori di lavoro anche se mancano i giustificativi nella contabilità.Il fatto che le trasferte si siano davvero verificate può essere provato per testimoni, mentre spetta al prudente apprezzamento del giudice di merito pronunciarsi sull’effettività dei viaggi.