4/7/2018 – La residenza fiscale in Italia non esonera dalle imposte il contribuente che vive e lavora all’estero

SeacInfo Fiscale
La residenza fiscale in Italia non esonera dalle imposte il contribuente che vive e lavora all’estero
Con Ordinanza 25 giugno 2018, n. 16634, la Corte di Cassazione ha chiarito che il contribuente, residente fiscalmente in Italia, che vive e lavora all’estero è a tutti gli effetti un soggetto passivo d’imposta nel territorio italiano anche nel caso si registri all’AIRE (Anagrafe Italiani all’estero) ma tardivamente.In particolare, è legittimo l’accertamento per l’omessa indicazione in dichiarazione di redditi prodotti all’estero da parte del contribuente che:dimora e produce reddito abitualmente all’estero,ma continua ad essere residente fiscalmente in Italia, in quanto si è iscritto tardivamente all’AIRE e non risulta ancora la sua cancellazione dall’anagrafe del Comune italiano.

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