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Reintegrato presso il datore di lavoro terzo il dipendente impiegato con un appalto fittizio
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2303 pubblicata il 30 gennaio 2018, ha riconosciuto l’esistenza di un appalto fittizio, per mera fornitura di manodopera ex articolo 29 del D.Lgs n. 276/2003, tra un lavoratore e un’impresa, accogliendo il ricorso del dipendente che chiedeva la reintegra presso il datore di lavoro che formalmente non era il suo.I giudici della Corte Suprema hanno infatti precisato che nel caso in specie ben può applicarsi quanto previsto dalla Legge n. 92/2012 sull’impugnazione del recesso datoriale da parte del lavoratore che chiede l’applicazione della tutela ex articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, indipendentemente dalla relazione originale intercorrente tra le parti. La tutela dell’articolo 18, chiariscono i giudici, può essere chiesta non solo quando il rapporto è ‘in nero’, ma anche qualora il rapporto intercorra con un soggetto diverso rispetto a quello con cui formalmente il rapporto è instaurato.