31/1/2018 – Depenalizzazione omesso versamento ritenute: vale solo il mese oggetto di contestazione, non l’anno di riferimento

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Depenalizzazione omesso versamento ritenute: vale solo il mese oggetto di contestazione, non l’anno di riferimento
Con la Sentenza n. 4206 del 30 gennaio 2018 la Corte di Cassazione precisa che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si applica anche alle condanne definitive; il giudice dell’esecuzione chiamato a revocare la sentenza a carico del datore di lavoro non può rivisitare il giudizio di merito.Non può verificarsi, per effetto della depenalizzazione dell’omesso versamento di ritenute, un’inversione dell’onere della prova.Tocca quindi al p.m. la contestazione di eventuali e ulteriori mensilità rimaste inevase che determinano il superamento della soglia di punibilità (10.000 euro) con riferimento all’annualità oggetto di contestazione; non può essere quindi il datore di lavoro a dover dimostrare la propria non colpevolezza.

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