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Omesso versamento dell’Iva: la soglia di punibilità include solo l’imposta evasa e non gli interessi
Con Sentenza 16 ottobre 2018, n. 46953, la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui per valutare il raggiungimento della soglia di punibilità di euro 250.000 ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento dell’IVA, deve tenersi conto solo ed esclusivamente dell’IVA evasa e non anche degli interessi dovuti per il versamento trimestrale.Nel caso in esame il ricorrente presentava IVA a debito per euro 248.325 e interessi trimestrali per euro 2.483. Poiché gli interessi non sono da considerare voce dell’imposta, ma sanzione a tutti gli effetti, l’imposta evasa è inferiore alla soglia di punibilità (euro 250.000) e dunque il reato in esame non è configurabile.