30/10/2018 – L’esternalizzazione del servizio legittima il licenziamento se è provata l’impossibilità di repechage

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L’esternalizzazione del servizio legittima il licenziamento se è provata l’impossibilità di repechage
Con la Sentenza n. 27380 del 29 ottobre 2018 la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, ha stabilito che l’esternalizzazione del servizio legittima il recesso se la parte datoriale riesce a dimostrare l’impossibilità di repêchage.Il datore di lavoro è libero di riorganizzare o eliminare un reparto anche in assenza di una situazione di crisi aziendale: spetterà però a quest’ultimo dimostrare l’impossibilità di collocare il dipendente in un’altra posizione lavorativa.Si legge nella sentenza che ‘la prova del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, all’interno del quale si colloca anche l’impossibilità di repechage (…) non può che gravare integralmente sul datore di lavoro’.

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