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Dipendente trasferito per incompatibilità ambientale
Secondo la Corte di Cassazione è pienamente legittimo il provvedimento datoriale di trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale, dovuta ai litigi con la collega di scrivania che creano tensione in ufficio con relative disfunzioni organizzative. Con l’Ordinanza n. 27226 del 26 ottobre 2018 viene precisato che va garantito il principio della libertà di iniziativa economica e la scelta del datore di lavoro è da considerarsi ragionevole, in quanto non va ricondotta a ragioni punitive e disciplinari, bensì ad esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2103 c.c.