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Totalizzazione dei contributi ammessa quando non vi è coincidenza dei periodi assicurativi
Con la Sentenza n. 23349 del 27 settembre 2018 la Corte di Cassazione, accogliendo i ricorsi di INPS e ENASARCO, ha stabilito che colui che ha versato i contributi all’INPS ed a un istituto previdenziale privatizzato può ottenere la totalizzazione e quindi la pensione unica per la parte in cui i periodi non si sovrappongono, a patto che l’assicurato non sia già titolare di un trattamento previdenziale autonomo.Il requisito non ricorre per gli agenti di commercio: ‘il trattamento ENASARCO ha natura integrativa perché è alimentato dal versamento di percentuali sulle provvigioni incassate su conti individuali degli iscritti’.