SeacInfo Amministrazione del personale
Per cessazione dell’agenzia non sussiste l’obbligo di pagare il preavviso per l’incarico accessorio
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 16940 del 27 giugno 2018, respingendo il ricorso di un agente, ha stabilito che la cessazione del rapporto di agenzia non determina l’obbligo dell’imprenditore di pagare il preavviso anche per l’incarico accessorio; solo per alcune figure tipiche di contratto esiste nell’ordinamento una regola generale che impone il versamento dell’indennità in caso di recesso.Si legge nella sentenza che ‘non è configurabile nell’ordinamento una regola generale che imponga, nei rapporti contrattuali a durata indeterminata, la concessione di un periodo di preavviso ovvero la corresponsione dell’indennità sostitutiva in ogni caso di recesso di una delle parti’.