27/6/2018 – Perdita del posto per la lavoratrice madre che non impugna il trasferimento

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Perdita del posto per la lavoratrice madre che non impugna il trasferimento
Con l’Ordinanza n. 16697 del 25 giugno 2018, la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di una donna nei confronti del proprio datore di lavoro, ha stabilito la perdita del posto per la lavoratrice madre assente nella nuova sede che non impugna il trasferimento. Il recesso da parte dell’impresa va inteso come presa d’atto dell’avvenuta risoluzione del contratto e non come licenziamento disciplinare.Si legge nella sentenza che ‘l’offerta della prestazione lavorativa era avvenuta in diversa sede, essendone non più consentita l’esecuzione presso la sede originaria, e che a tale valutazione, di carattere assorbente, non può opporsi una diversa interpretazione del comportamento tenuto dalle parti che prescinda dal dato rilevante che il trasferimento non era stato impugnato’.

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