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No al licenziamento del lavoratore inabile se la motivazione del recesso non è attuale
In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del recesso intimato da una società nei confronti del lavoratore inabile, il quale aveva rifiutato l’offerta al ruolo di addetto alle pulizie, in quanto al rientro dall’infortunio era già stato adibito ad una mansione compatibile con le proprie menomazioni fisiche. Con la Sentenza n. 13649 del 21 maggio 2019 viene precisato che il licenziamento, oltre a doversi basare su di una motivazione attuale, necessita di una previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro.