28/5/2019 – Servizi mensa e di trasporto esclusi dall’oblio di certificazione dei corrispettivi

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Servizi mensa e di trasporto esclusi dall’oblio di certificazione dei corrispettivi
Con Risposta 27 maggio 2019, n. 159, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015).In particolare l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non sono soggetti all’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri:il servizio mensa offerto ai dipendenti (quantitativamente marginale) e comunque rientrante tra i soggetti esonerati all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (art. 2, comma 1, lett. i), D.P.R. n. 696/1996);il servizio di trasporto offerto ai lavoratori, qualora di tratti di operazioni marginali (art. 1, comma 1, lettera c), D.M. 10 maggio 2019) rispetto alle operazioni da documentare con fattura (art. 21, D.P.R. n. 633/1972). In tal caso, essendo operazioni effettuate in via marginale, l’esonero vale solo fino al 31 dicembre 2019.Pertanto per tali attività si continua ad adempiere agli obblighi di registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24, D.P.R. n. 633/1972.Infine l’Agenzia ha sottolineato che in assenza di un’opzione esercitata entro il 31 dicembre 2018 per l’invio telematico dei corrispettivi, non è possibile applicare la riduzione dei termini di accertamento per il 2019.

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