25/7/2018 – Pagamento parziale dell’IVA nella procedura di concordato preventivo: Circolare

SeacInfo Fiscale
Pagamento parziale dell’IVA nella procedura di concordato preventivo: Circolare
Con Circolare 23 luglio 2018, n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento dei crediti tributari e contributivi disciplinati dall’art. 182-ter della Legge Fallimentare, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017.In particolare l’Agenzia ha precisato che è possibile la falcidiabilità dell’IVA durante la procedura di concordato preventivo purchè la soddisfazione del credito IVA non sia inferiore a quella che sarebbe realizzabile dalla liquidazione dei beni sui quali grava il diritto di prelazione e purchè venga rispettato l’ordine delle cause legittime di prelazione, così da non alterare la c.d. ‘par condicio creditorum’.Infine, l’Agenzia sottolinea che un pagamento soltanto parziale del credito IVA, non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA.

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