23/7/2018 – L’intermediario abilitato è responsabile per l’invio tardivo delle dichiarazioni: Ordinanza

SeacInfo Fiscale
L’intermediario abilitato è responsabile per l’invio tardivo delle dichiarazioni: Ordinanza
Con Ordinanza 20 luglio 2018, n. 19381, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’intermediario abilitato è responsabile qualora invii le dichiarazioni dei redditi oltre il termine di un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente per l’invio telematico (impegno alla trasmissione telematica).In particolare la Suprema Corte evidenzia come, ‘in tema di sanzioni amministrative comminate – per tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti – a un soggetto che svolga professionalmente tale compito, grava su quest’ultimo, per poter andare esente da responsabilità, l’onere della prova di aver esercitato una adeguata diligenza’. L’intermediario, pertanto, non può addurre scusanti, quali la presenza di disguidi tecnici (nella fattispecie i c.d. errori bloccanti) in quanto sono inconvenienti che possono essere superati tramite conoscenze tecniche attinenti alla professione. Inoltre, non possono essere una giustificazione nemmeno la malattia, l’infortunio o comunque l’indisposizione di un dipendente o di un qualsiasi collaboratore, in quanto sono circostanze ampiamente prevedibili che possono essere efficacemente prevenute con l’anticipata individuazione di un eventuale sostituto.

Articoli Correlati