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La tardività della contestazione fa scattare la tutela indennitaria forte anche se c’è la giusta causa
Con l’Ordinanza n. 19343 del 20 luglio 2018, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un dipendente delle poste, ha stabilito che nelle ipotesi in cui sia accertata la sussistenza dell’illecito disciplinare posto a base del licenziamento, ma questo non sia stato preceduto da contestazione tempestiva, si è fuori dall’applicazione della tutela reale dell’articolo 18 comma 4 dello Statuto dei Lavoratori, che è invece contemplata nel caso di accertamento infondato in presenza dell’insussistenza del fatto.In questo caso, infatti, risultano puniti l’affievolimento della garanzia di un’effettiva difesa del lavoratore e la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte dell’impresa.