22/2/2018 – Irap: sono assoggettabili solo i redditi derivanti dalla produttività auto-organizzata del professionista

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Irap: sono assoggettabili solo i redditi derivanti dalla produttività auto-organizzata del professionista
Con Ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3790, la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui i redditi realizzati dal libero professionista nell’esercizio dell’attività di sindaco, amministratore e revisore di società non sono soggetti ad IRAP purché risulti possibile, in concreto:lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti;la verifica dell’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati. La Corte precisa infatti che, in tal caso, è soggetta ad IRAP unicamente l’eccedenza dei compensi derivante dalla produttività auto-organizzata del libero professionista. Pertanto, ai fini IRAP, il fatto che il professionista normalmente operi presso uno studio professionale, anche se associato, non integra di per sé il requisito dell’autonoma organizzazione rispetto ad un’attività rilevante quale organo di una compagine terza. Infatti le cariche di sindaco/revisore di società terze sono, secondo una tesi generale, riconducibili non allo studio associato di cui il professionista fa parte, ma alle compagini societarie cui dette cariche si riferiscono.

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