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Licenziato il dipendente che si rifiuta di svolgere la prestazione senza controindicazioni di salute
Con la Sentenza n 6789 del 19 marzo 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un lavoratore, ha stabilito la legittimità del licenziamento per giusta causa del lavoratore che si rifiuta di eseguire una prestazione se non esistono controindicazioni di salute.Si legge infatti che ‘dalle testimonianze raccolte era emerso che il lavoratore aveva rifiutato di lavorare sulla pressa nonostante non ci fossero controindicazioni di salute, rientrando i pezzi da lavorare in un peso di due/tre kg, inferiore a quello di cinque, limite di cui beneficiava il lavoratore per prescrizione medica’.