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Cumulabilità tra NASpI e rapporto di lavoro a chiamata o stagionale
Con il Messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018 l’INPS chiarisce i criteri di cumulabilità dell’indennità di disoccupazione NASpI con i redditi derivanti da un rapporto di lavoro intermittente o stagionale in agricoltura.Viene ribadito il criterio generale, secondo cui la cumulabilità è consentita in caso di rapporto di lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuo percepito dal lavoratore non superiore gli 8.000 euro, a condizione che la durata del rapporto di lavoro non vada oltre i 6 mesi di lavoro effettivo.