19/2/2018 – Chiarimenti sull’ambito soggettivo dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine

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Chiarimenti sull’ambito soggettivo dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine
Con Risoluzione 16 febbraio 2018, n. 17, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 15, D.P.R. n. 601/1973.In particolare, l’Agenzia ha chiarito che, alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 91/2014, l’effetto sostitutivo derivante dall’applicazione dell’imposta sui finanziamenti opera, tra l’altro, sulle cessioni di credito derivanti da finanziamenti soggetti ad imposta sostitutiva ed ai trasferimenti di garanzia posti in essere dalle banche (nonché dagli altri soggetti ‘qualificati’) a prescindere dalla natura del soggetto cessionario. L’art. 15 non prevede, infatti, quale condizione per l’applicabilità del regime sostitutivo, particolari requisiti in capo al soggetto cessionario del credito e subentrante nella relativa garanzia, di conseguenza il cessionario può essere anche una società non bancaria.

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