16/7/2019 – Niente licenziamento per il rifiuto di adempiere alla prestazione il primo maggio

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Niente licenziamento per il rifiuto di adempiere alla prestazione il primo maggio
In tema di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che rifiuta di lavorare il primo maggio, in quanto il diritto di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili e religiose è pieno e a carattere generale. Con la Sentenza n. 18887 del 15 luglio 2019 viene sottolineato che la deroga al riposo previsto dalla legge nelle festività infrasettimanali è consentita soltanto previo accordo con il datore di lavoro, mediante un patto individuale o raggiunto con l’intervento del sindacato, che deve aver ricevuto un mandato specifico a trattare. Inoltre, i contratti collettivi nazionali non possono essere interpretati in senso estensivo soltanto perché disciplinano il lavoro festivo.

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