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L’azienda distaccante resta titolare del rapporto in caso di distacco
In tema di distacco, la Corte di Cassazione ha statuito che resta immutata la titolarità del rapporto di lavoro in capo all’azienda distaccante, dal momento che si realizza solo una modifica nell’esecuzione della prestazione (art. 30, D.Lgs n. 276/2003).Con la Sentenza n. 18888 del 15 luglio 2019 viene chiarito che il lavoratore distaccato non può essere assunto presso la società distaccataria, poiché ai fini economici valgono le regole applicabili al datore. Non si realizza dunque la condizione sospensiva necessaria per realizzare l’affitto di ramo d’azienda, che è subordinato al consenso delle stazioni appaltanti.I giudici sottolineano infine come l’interesse del datore a distaccare il lavoratore sia oggettivamente fondato, e tale valutazione non è sindacabile nel merito dalla Cassazione.