14/1/2019 – Se non ricorrono i presupposti per la previdenza obbligatoria di categoria vale l’iscrizione alla gestione separata

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Se non ricorrono i presupposti per la previdenza obbligatoria di categoria vale l’iscrizione alla gestione separata
Con la Sentenza n. 519 dell’11 gennaio 2019 la Corte di Cassazione ha esteso l’iscrizione alla Gestione separata all’avvocato in pensione, che continua a svolgere attività lavorativa con partita IVA se pur con redditi molto bassi.Il reddito prodotto dall’ex avvocato era sotto la soglia prevista per l’iscrizione alla cassa previdenziale (in questo caso alla cassa forense), ex art. 44 co.2 del DL n. 269/2003. Tuttavia, i giudici della Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’INPS, hanno ritenuto che il lavoratore autonomo dovesse comunque iscriversi alla gestione separata, in quanto la stessa ha la funzione di colmare le lacune per aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria.

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