14/1/2019 – Niente decadenza dall’impugnativa del licenziamento in assenza di atto scritto

SeacInfo Amministrazione del personale
Niente decadenza dall’impugnativa del licenziamento in assenza di atto scritto
Secondo la Corte di Cassazione il lavoratore (nel caso di specie del settore multiservizi), nonostante siano trascorsi più di 60 giorni dalla cessazione di fatto del rapporto con l’azienda che lo gestiva in precedenza, può avanzare ricorso chiedendo l’assunzione da parte del committente, deducendo l’illiceità dell’appalto. Con l’Ordinanza n. 523 dell’11 gennaio 2019 viene precisato che l’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento orale non è soggetta (anche a seguito delle modifiche all’art. 6 della Legge n. 604/1966) all’impugnativa stragiudiziale, non sussistendo l’atto scritto di recesso recapitato al destinatario, da cui discende il termine di decadenza.

Articoli Correlati