14/1/2019 – L’indebito contributivo va restituito dall’INPS e non può ripetersi dal lavoratore quanto da lui non percepito

SeacInfo Amministrazione del personale
L’indebito contributivo va restituito dall’INPS e non può ripetersi dal lavoratore quanto da lui non percepito
Con la Sentenza n. 517 dell’11 gennaio 2019 la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito due importanti principi in tema di contributi versati ma non dovuti all’Istituto. La Suprema Corte ha respinto la domanda dell’impresa che pretendeva la restituzione da parte del dipendente di somme al lordo delle ritenute fiscali, motivando tale decisione con l’assunto per cui il lavoratore non può restituire degli importi mai percepiti.I giudici hanno invece ricordato che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è l’unico legittimato ad ottenere restituzione da parte dell’INPS dell’indebito contributivo, anche per le quote a carico del lavoratore.

Articoli Correlati