14/1/2019 – Imposta di registro da applicare in caso di fusione tra Fondazioni bancarie non qualificabili ONLUS

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Imposta di registro da applicare in caso di fusione tra Fondazioni bancarie non qualificabili ONLUS
Con Risoluzione 11 gennaio 2019, n. 2 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’imposta di registro, ipotecaria e catastale da applicare in caso di fusione tra Fondazioni bancarie non qualificabili ONLUS.In particolare l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i passaggi di beni a seguito di atti di fusione o di trasformazione di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti, non sono soggetti ad IVA (art 2, comma 3, lettera f), D.P.R. n. 633/1972).Ciò comporta che, in applicazione del principio di alternatività IVA/Registro, in presenza di un’operazione di fusione tra enti non commerciali i relativi atti devono essere assoggettati all’imposta di registro pari al 3%; quando, invece, l’operazione di fusione è posta in essere tra società od enti “aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricola”, i relativi atti sono assoggettati ad imposta di registro in misura fissa.Nel caso di specie, poiché si tratta di un’operazione di fusione per incorporazione tra due fondazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricola, trova applicazione la norma che prevede un’imposta di registro pari al 3%.

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