12/6/2020 – Somministrazione lavoro irregolare: obbligo versamento ritenute solo a seguito di azione costitutiva del rapporto di lavoro

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Somministrazione lavoro irregolare: obbligo versamento ritenute solo a seguito di azione costitutiva del rapporto di lavoro
In caso di somministrazione di lavoro irregolare, l’azienda utilizzatrice sarà obbligata a versare le ritenute d’acconto solo dopo che il lavoratore avrà esercitato, con esito positivo, l’azione costitutiva del rapporto di lavoro subordinato. È quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 10966 del 9 giugno 2020, secondo la quale, in riferimento alla manodopera utilizzata, la suddetta azienda non è in automatico gravata di tutti gli obblighi propri del datore di lavoro, compreso quello di effettuare le ritenute d’acconto (ex art. 23 del DPR n. 600/1973).

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