Scadenza: MODELLO 730 ASSISTENZA FISCALE
il sostituto d’imposta comunica ai propri dipendenti l’intenzione di prestare assistenza fiscale diretta
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Organizzazioni sindacali rappresentanza: elenchi aggiornati
L’INPS è intervenuto in riferimento alla Convenzione INPS, INL-Confindustria, CGIL, CISL, UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati sulla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria.Con il Messaggio n. 12 del 3 gennaio 2020, l’Istituto ha aggiornato gli elenchi dei CCNL di categoria e delle organizzazioni sindacali aderenti al Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014.
Scadenza: FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE
Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza integrativa (trimestre precedente)
Soggetti: Datori di lavoro
Modalita’: Presentazione secondo le modalità previste dai Fondi
Scadenza: INPS – PERSONALE DOMESTICO
Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (trimestre precedente)
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‘Bonus facciate’: Legge di Bilancio 2020
La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto una nuova detrazione, c.d. ‘bonus facciate’, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su fregi e ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al D.M. n. 1444/68.Se gli interventi influiscono sull’edificio da un punto di vista termico ovvero interessano oltre il 10% dell’intonaco della sua superficie disperdente lorda, è necessario che vengano rispettati i requisiti previsti dai D.D.M.M. 26 giugno 2015 e 11 marzo 2008 e, ai fini delle verifiche e dei controlli, quanto disposto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14, D.L. n. 63/2013 (relativi agli interventi di riqualificazione energetica). La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo; non è previsto un limite massimo di spesa.
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Illegittimo il trasferimento collettivo dei lavoratori iscritti allo stesso sindacato
È illegittimo il trasferimento collettivo di un gruppo di lavoratori impiegati presso uno stabilimento produttivo di un’importante azienda automobilistica, se la maggior parte di loro risulta iscritta alla medesima sigla sindacale.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 1 del 2 gennaio 2020, secondo la quale grava sul datore di lavoro la prova che la sua decisione è fondata su criteri oggettivi e non è discriminatoria nei confronti di alcuno dei dipendenti per la loro affiliazione sindacale.
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Non valida la convocazione con e-mail del Centro per l’impiego
L’ANPAL ha stabilito che non è sanzionabile l’assenza del disoccupato alla convocazione presso il Centro per l’impiego se comunicata con e-mail o posta ordinaria. Con Delibera n. 54/2019, l’Agenzia ha precisato che la convocazione da parte del Centro per l’impiego è valida solo se effettuata tramite raccomandata a/r o Pec, o se concordata con l’operatore.L’ANPAL ha poi precisato che il termine per proporre ricorso contro la decurtazione o revoca delle prestazioni sociali in godimento decorre dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, o, in mancanza, dal giorno di conoscenza della sanzione da parte del ricorrente.
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Detrazioni al 19% riconosciute solo se pagate con metodi tracciabili: Legge di Bilancio 2020
A partire dal 1° gennaio 2020, le detrazioni IRPEF del 19% relative agli oneri previsti dall’art. 15, TUIR, sono riconosciute a condizione che i relativi pagamenti vengano eseguiti con metodi tracciabili: questo quanto disposto dai commi 679 e 680, art. 1, Legge n. 160/2019, c.d. Legge di Bilancio 2020.La spesa deve essere quindi sostenuta esclusivamente mediante versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (come carte di credito o debito).È possibile continuare ad utilizzare il pagamento in contanti senza perdere il diritto alla detrazione per:l’acquisto di medicinali e dispositivi medici;le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
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Nodo smistamento Ordini: i nuovi termini di decorrenza dell’obbligo
Con Decreto 27 dicembre 2019, (in corso di pubblicazione in G.U.) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha apportato delle modifiche al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2018, in merito all’obbligo di utilizzo del sistema di gestione Nodo Smistamento Ordini (NSO).In particolare a decorrere dal:1° febbraio 2020, per le cessioni di beni;1° gennaio 2021, per le prestazioni di servizi.tutti gli ordini di acquisto delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere effettuati esclusivamente in via telematica e trasmessi per il tramite del NSO.Si precisa che il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) è un sistema che gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l’ordinazione (ordini di acquisto) e l’esecuzione (documenti di trasporto, stati di avanzamento dei lavori, ecc.) degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori di beni e servizi.Inoltre il Decreto prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021 per i beni, e dal 1° gennaio 2022 per i servizi, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture qualora non vengano riportati gli estremi dell’ordine.
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Corrispettivi telematici: nuovi soggetti esonerati
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2019, n. 305, il D.M. 24 dicembre 2019 del MEF che apporta modifiche al Decreto 10 maggio 2019 in materia di esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare, il decreto stabilisce l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi anche per i soggetti che prestano servizio di gestione delle lampade votive nei cimiteri.Inoltre, il rinvio dell’obbligo oltre il 1° gennaio 2020 è previsto per le attività collegate e connesse a quelle esonerate quando si tratta di attività marginali o secondarie. Si ricorda che sono tali quelle con una quota di fatturato inferiore all’1% del volume d’affari dell’anno precedente.Tale previsione interessa, in fase di prima applicazione, anche i distributori di carburante.