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Dipendenti agricoli: dal 7 gennaio domande per l’indennità di disoccupazione e/o ANF
L’INPS comunica che a decorrere dal 7 gennaio 2020, per i lavoratori dipendenti agricoli, è possibile richiedere l’indennità di disoccupazione e/o l’assegno per il nucleo familiare, in riferimento all’anno 2019.Con il Messaggio n. 162 del 17 gennaio 2020, l’Istituto precisa che le istanze possono essere trasmesse tramite gli sportelli telematici a disposizione, sia on-line (da Patronato e da Cittadino) sia off-line (lotti e cooperazione applicativa).
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No licenziamento dopo la mobilità se le mansioni sono fungibili con quelle di altre sedi
La Corte di Cassazione ha affermato che è illegittimo il licenziamento al termine del periodo di mobilità nel caso in cui le mansioni svolte dal dipendente siano fungibili con quelle di altri dipendenti presso altre sedi sul territorio.Con la Sentenza n. 981 del 17 gennaio 2020, la Suprema Corte ha ribadito che l’individuazione dei lavoratori da inviare in mobilità può riguardare anche una singola unità produttiva, ma a condizione che la scelta sia motivata da ragioni tecnico-produttive ed organizzative, che non sussistono se i lavoratori interessati sono idonei a svolgere le attività lavorative di colleghi addetti ad altre sedi.
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Videosorveglianza vietata senza previo accordo con i sindacati o autorizzazione della Dtl
È condannato al pagamento di un’ammenda salata il datore di lavoro che, al fine di prevenire furti nel proprio negozio, installa un impianto di videosorveglianza senza ottenere un previo accordo con i sindacati o l’autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro (art. 4 dello Statuto dei lavoratori).È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 1733 del 17 gennaio 2020, secondo la quale si rende necessario l’intervento delle rappresentanze sindacali in quanto, essendo i dipendenti parte debole del rapporto di lavoro, il loro consenso scritto ad essere ripresi non rileva.
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Regime forfetario e le nuove limitazioni: Legge di Bilancio 2020
La Legge di Bilancio 2020, commi 691 e 692, è intervenuta sulle condizioni di accesso/mantenimento del regime forfetario restringendo la platea dei soggetti che possono aderirvi. In sintesi, con riferimento ai requisiti è previsto:il mantenimento del limite di ricavi/compensi dell’anno precedente pari a euro 65.000;la reintroduzione del limite (ora pari a euro 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato ad euro 5.000).Per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate dal comma 57 dell’art. 1, Legge n. 190/2014:sono confermate le incompatibilità per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente;è stata reintrodotta l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente/assimilati eccedenti euro 30.000. La limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro.Viene inoltre incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento ex art. 43, D.P.R. n. 600/1973.È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento/determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.Attualmente non è ancora chiaro se le nuove limitazioni sopra descritte debbano essere già considerate per l’anno in corso: in merito, è atteso un intervento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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Ape sociale: riapertura domande fino al 31 dicembre 2020
In tema di APE sociale, l’INPS recepisce la proroga della sperimentazione fino al 31 dicembre 2020, stabilita dalla Legge di Bilancio 2020.Con il Messaggio n. 163 del 2020 del 17 gennaio 2020, l’Istituto comunica la riapertura delle domande di riconoscimento dei requisiti per l’accesso all’anticipo pensionistico per disoccupati, care givers, invalidi almeno al 74% e addetti a lavorai gravosi con un’anzianità di almeno 63 anni e che non percepiscano una pensione diretta.
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Indice TFR del mese di dicembre 2019
L’Istituto centrale di statistica ha reso noto che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di dicembre 2019 è pari a 102,5 punti.L’incidenza percentuale della differenza rispetto all’indice in vigore al 31 dicembre 2018 è pari a 0,391773; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell’1,5% annuo, per cui si avrà un indice di rivalutazione del TFR pari a 1,793830%.
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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: Legge di Bilancio 2020
La Legge di Bilancio 2020, ai comma 185 a 197, in luogo della proroga del maxi/iper ammortamento, ha istituito un nuovo credito d’imposta in favore delle imprese che dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (30 giugno 2021 a determinate condizioni) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi. Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata a seconda del bene oggetto dell’investimento.In particolare, per gli investimenti aventi ad oggetto:i beni ricompresi nell’Allegato A annesso alla Legge n. 232/2016, il credito è riconosciuto nella misura:del 40% del costo per la quota di investimento fino ad euro 2,5 milioni;del 20% del costo per la quota di investimento oltre euro 2,5 milioni ed entro il limite massimo di euro 10 milioni.i beni ricompresi nell’Allegato B annesso alla Legge n. 232/2016, il credito è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari ad euro 700.000;i beni diversi da quelli di cui ai punti precedenti, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo (ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali) nel limite massimo di euro 2 milioni.
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Licenziamento ritorsivo non escluso dalle ragioni economiche
In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha affermato che il carattere determinante dell’intento ritorsivo non è escluso dalla presenza di una ragione economica alla base del provvedimento di recesso.Con la Sentenza n. 808 del 16 gennaio 2020 la Corte Suprema, con giudizio di rinvio, ha sottolineato la necessità che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento sia comprovato. La ragione economica, infatti, è da sola insufficiente se il giustificato motivo oggettivo non è integrato dalle esigenze organizzative indicate dal datore.
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Prescrizione quinquennale del credito previdenziale di cartelle di pagamento
In caso di notifica di cartella di pagamento, i crediti previdenziali si prescrivono in 5 anni, in quanto la cartella non impugnata – e dunque definitiva – non produce i medesimi effetti della sentenza passata in giudicato, per la quale rimane ferma la prescrizione decennale.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 840 del 16 gennaio 2020, con la quale ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
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Sisma bonus per acquisto case antisismiche: chiarimenti delle Entrate
Con Risposta ad Interpello 16 gennaio 2020, n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla spettanza della detrazione ‘sisma-bonus’ per acquisto di case antisismiche, di cui al comma 1-septies, articolo 16, D.L. n. 63/2013.Nel caso di specie, una società di servizi intende fruire dell’agevolazione, costituendo, per la realizzazione dei lavori, una newco di cui probabilmente sarà il socio maggioritario. L’Agenzia fornisce i seguenti chiarimenti ai fini del ‘sisma bonus acquisti’:è confermata la spettanza dell’agevolazione per l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio che comporta un aumento volumetrico, purché la normativa urbanistica permetta tale variazione;la detrazione è ammessa anche su eventuali acconti, purché il preliminare di vendita sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si intende fruire della detrazione ed i lavori riguardanti l’intero fabbricato siano stati ultimati. In caso contrario, è necessario attendere la fine dei lavori per fruire della detrazione;l’acquirente non è tenuto a pagare il prezzo pattuito con bonifico bancario o postale;è ammessa la possibilità di cessione del credito, anche ai soci della compagine che realizzerà gli interventi. Non è ammesso il cd. ‘sconto in fattura’, abrogato dal 2020.