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Domande rateazione debiti contributivi in presenza di sospensioni contributive COVID-19: Chiarimenti INPS
L’INPS, con il Messaggio n. 1984 del 14 maggio 2020, fornisce chiarimenti sulla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, con riferimento ai periodi interessati dalle sospensioni contributive disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (DL n. 18/2020, convertito con modificazione dalla Legge n. 27/2020 e c.d. ‘Decreto Rilancio’).L’Istituto precisa che la domanda di rateazione, presentata durante la sospensione, deve riguardare tutte le esposizioni debitorie maturate alla data della domanda. Sono esclusi i periodi contributivi oggetto di sospensione (per i quali è previsto che il pagamento avvenga in unica soluzione o ratealmente), salva la facoltà del contribuente di inserire nella domanda di rateazione anche tali periodi. Nonostante tale previsione che, ricomprendendo nell’ambito della sospensione anche le rate della rateazione, consente al contribuente di differire il versamento alla data della ripresa in unica soluzione, nel caso di piano di ammortamento precedente all’inizio della sospensione, o emanato nel corso della stessa, permane la possibilità di versare le rate alle scadenze previste nel piano. Se invece il periodo rientrante nella sospensione sia escluso dalla rateazione, il pagamento dovrà avvenire nei tempi e con le modalità stabiliti dal legislatore per ciascuna ipotesi di sospensione.
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Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale: istruzioni INAIL
Con Circolare n. 20 del 13 maggio 2020, l’INAIL ha fornito le istruzioni in merito alle modalità e ai termini per la richiesta e per l’integrazione della prestazione una tantum prevista a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi.Per l’anno 2020, l’importo della prestazione economica è stato incrementato da 5.600,00 euro a 10.000,00 euro, per tutti gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015.
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Erogazioni liberali alla Protezione Civile: ulteriori chiarimenti
Con Risoluzione 14 maggio 2020, n. 25, l’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire ulteriori chiarimenti in merito alle erogazioni liberali effettuate a favore del Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito delle azioni di gestione e contenimento dell’emergenza Covid-19 e sulla documentazione necessaria al fine del riconoscimento del beneficio fiscale nei confronti del soggetto donatore.La Protezione Civile, ai sensi del D.L. n. 18/2020, ha aperto dei conti correnti dedicati alla raccolta delle donazioni destinate a fronteggiare l’emergenza sanitaria. Tali donazioni, secondo quanto chiarito dalla precedente Risoluzione n. 21/2020, possono essere documentate con la sola ricevuta di versamento da cui emerga che l’erogazione è effettuata su uno dei conti dedicati all’emergenza.Lo stesso chiarimento è fornito ora in merito ai versamenti eseguiti sul conto corrente di tesoreria, su cui il Dipartimento era stato precedentemente autorizzato a ricevere erogazioni liberali nell’ambito dell’emergenza sanitaria, prima dell’apertura degli appositi conti.Anche con riguardo a tali donazioni, l’Agenzia ammette quindi che ai fini del beneficio fiscale sia sufficiente la sola ricevuta di versamento da cui emerga il conto corrente su cui è effettuata l’erogazione.
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Invio tardivo di fatture immediate
Con Risposta 14 maggio 2020, n. 129, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’invio tardivo di fatture immediate.Nella fattispecie un contribuente ha chiesto se sia sanzionabile l’invio allo SdI effettuato il 13 gennaio 2020, di fatture datate 31 dicembre 2019, considerato che il 12 gennaio 2020 cadeva in un giorno festivo.L’Agenzia delle Entrate, rimarcando la possibilità di emettere la fattura “entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione’, ha precisato che l’obbligo di emissione della fattura non è riconducibile tra quegli adempimenti/versamenti che, scadendo il sabato o un giorno festivo, possono essere inviati/effettuati il primo giorno lavorativo successivo.Tale disposizione, infatti, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica), è destinata alla controparte contrattuale affinché quest’ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell’IVA e deduzione del costo). Nel caso di specie, quindi, la fattura immediata si considera emessa oltre i dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, e pertanto, considerato che è comunque stata emessa entro i termini della liquidazione periodica, è punibile con la sanzione da euro 250 ad euro 2.000, fatta salva comunque la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
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Emergenza Coronavirus: approvato il cd. ‘Decreto Rilancio’
In data 13 maggio 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. ‘Decreto Rilancio’, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il quale introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.Tra le numerose misure previste:i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale ’emergenza COVID-19′, per massimo 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per le sole aziende che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane;un eventuale ulteriore periodo di massimo 4 settimane di trattamento, utilizzabili solo dal 1° settembre e fino al 31 ottobre 2020;l’innalzamento a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020;per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni, il diritto a svolgere fino alla cessazione dello stato di emergenza la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.
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Parrucchieri e altri trattamenti estetici: online il documento tecnico dell’INAIL per la Fase 2
Per fronteggiare la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, l’INAIL ha predisposto un documento tecnico con le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 anche per il settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e altri trattamenti estetici.In particolare, il documento analizza l’impatto dell’emergenza sanitaria attuale sul sopra citato settore, prevedendo delle disposizioni organizzative, di prevenzione e protezione, con l’aggiunta di misure specifiche per i lavoratori del settore in riferimento alle norme igienico-sanitarie da rispettare e all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherina chirurgica, guanti, visiere o schermi facciali).
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Licenziato il dipendente che compie operazioni irregolari con colleghe di cui ha carpito la fiducia
È legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente delle poste che compie una pluralità di operazioni irregolari, volte all’emissione di un vaglia postale senza versamento della provvista, carpendo la fiducia di tre colleghe che lo assecondano per la posizione sovraordinata e di responsabilità dallo stesso ricoperta in azienda (seppure non direttamente nei loro confronti).È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 8798 del 12 maggio 2020, secondo la quale il suddetto dipendente era consapevole di non avere la necessaria provvista per ottenere l’emissione del vaglia postale.
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Prova delle cessioni intracomunitarie: i chiarimenti delle Entrate
Con Circolare 12 maggio 2020, n. 12, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, come previsto dall’art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/ 2011, applicato in Italia dal 1° gennaio 2020.In merito alla presunzione di avvenuto trasporto o spedizione, nel documento viene precisato che:per provare l’avvenuto trasporto intracomunitario, nel documento devono essere individuabili gli operatori coinvolti (cedente, vettore e cessionario), ed i dati necessari a definire l’operazione a cui si riferiscono. Vanno conservate le relative fatture di vendita, la certificazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat;il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, deve essere in possesso di almeno due documenti comprovanti l’operazione, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente (ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere);le autorità fiscali dei Paesi UE conservano comunque la facoltà di superare la presunzione dell’avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria, ad esempio qualora l’Amministrazione finanziaria venga in possesso di elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato.
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Ristorazione e balneazione: online i documenti tecnici dell’INAIL per la Fase 2
Per fronteggiare la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, l’INAIL e l’Istituto Superiore di Sanità hanno predisposto due documenti tecnici con le misure di contenimento del contagio da COVID-19 nei settori della ristorazione e delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia.In particolare, entrambi i documenti analizzano l’impatto che l’emergenza sanitaria attuale ha avuto sui settori citati, prevedendo delle disposizioni organizzative, di prevenzione e protezione, con l’aggiunta di misure specifiche per i lavoratori dei due settori in riferimento alle norme igienico-sanitarie da rispettare e all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherina chirurgica e guanti).
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Causali contributo per versamento somme dovute a INARCASSA: Risoluzione
Con Risoluzione 12 maggio 2020, n. 22, l’Agenzia delle Entrate ha istituito le causali contributive per il versamento delle somme dovute ad INARCASSA da parte dei propri iscritti, ossia:’E085′, denominato ‘INARCASSA contribuzione soggettiva minima’;’E086′, denominato ‘INARCASSA contribuzione soggettiva conguaglio’;’E087′, denominato ‘INARCASSA contribuzione integrativa minima’;’E088′, denominato ‘INARCASSA contribuzione integrativa conguaglio’;’E089′, denominato ‘INARCASSA contribuzione per maternità/paternità’;’E090′, denominato ‘INARCASSA contribuzione società di ingegneria’.Il Decreto MEF 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito, infatti, che il sistema dei versamenti previsti dall’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 si applica, tra l’altro, anche agli iscritti ad INARCASSA.Con Convenzione 27 novembre 2019, stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e la citata cassa di previdenza, è stato regolato il servizio di riscossione, con modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla Cassa. Con la Risoluzione in esame sono state, appunto, istituite le apposite causali contributive che sono operative dal 1° giugno 2020.