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Negato il congedo obbligatorio dalla data di dimissioni del bambino nato prematuro se la mamma ne ha già fruito
Con la Sentenza n. 10283 del 27 aprile 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato da una donna nei confronti dell’INPS, ha stabilito che la lavoratrice madre non può ottenere un periodo di congedo obbligatorio dalla data di dimissioni del bambino nato prematuro se ne ha già fruito.La donna può chiedere la sospensione del periodo di astensione, ma la durata complessiva del beneficio non deve superare i 5 mesi previsti dalla legge.