SeacInfo Amministrazione del personale
In forza del pareggio di bilancio l’ente committente non deve pagare al lavoratore stipendi omessi dall’appaltatore
Con l’Ordinanza n. 9228 del 13 aprile 2018, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della scuola e del Ministero dell’istruzione, ha stabilito che non è l’ente che ha commissionato i lavori a dover pagare stipendi e TFR insoluti al dipendente dell’appaltatore.Per gli enti pubblici è esclusa infatti la responsabilità solidale prevista negli appalti: essi non possono sottoscrivere contratti che li espongono a esborsi non previsti e deliberati.