16/4/2018 – Determinazione del reddito agricolo su base catastale: Risoluzione

SeacInfo Fiscale
Determinazione del reddito agricolo su base catastale: Risoluzione
Con Risoluzione 11 aprile 2018, n. 28 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale delle società che hanno optato per la tassazione catastale.In particolare l’Agenzia evidenzia che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola (ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 99/2004), possono optare per la determinazione del reddito su base catastale prevista dall’art. 32, TUIR.Le società agricole che intendono optare per la tassazione catastale sono tenute a comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Una volta effettuata l’opzione il contribuente è vincolato alla concreta applicazione del regime scelto almeno per un triennio. La società che, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’applicazione del regime catastale, non ha comunicato l’opzione in dichiarazione annuale, può comunque applicare le regole del ‘c.d.’ comportamento concludente, e provvedere al pagamento delle imposte in applicazione del regime catastale.Infine l’Agenzia precisa che il consolidato fiscale è possibile anche qualora una società agricola abbia optato per la determinazione del reddito su base catastale.

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